Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- commerciale 12
- pratiche 12
- professionista 11
- qualsiasi 11
- prodotto 10
- commerciali 10
- consumatore 10
- fisica 9
- attività 7
- sleali 7
- gruppo 7
- presente 7
- agisca 7
- direttiva 7
- pratica 7
- professionisti 6
- rispetto 6
- compresi 6
- consumatori 6
- ricorso 6
- seguente: 6
- professionale 5
- decisione 5
- pubblicità 5
- punto 4
- sostituito 4
- quadro 4
- industriale 4
- conto 4
- persona 4
- artigianale 4
- comportamento 4
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- idonea 4
- azione 4
- medio 4
- codice 4
- relazione 4
- responsabile 3
- chiunque 3
- capacità 3
- pertanto 3
- nome 3
- membro 3
- esercitare 3
- formulazione 3
- impegnati 3
- coloro 3
- minaccia 3
- forza 3
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.
«Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»
; 2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:
Articolo 5 Divieto delle pratiche commerciali sleali 1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate. 2. Una pratica commerciale è sleale se:
3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva. Sezione 1 Pratiche commerciali ingannevoli Articolo 8 Pratiche commerciali aggressive È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Articolo 9 Ricorso a molestie, coercizione o indebito_condizionamento Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
CAPO 3 CODICI DI CONDOTTA «Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» ; |
2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: whereas |